Adeguamento delibera 7862016 - impianto fotovoltaico ed eolico

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Con la Deliberazione del 22 dicembre 2016 n. 786/2016, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico ha confermato l’obbligo di procedere alla verifica periodica dei sistemi di protezione di interfaccia, per tutti i produttori di energia da impianti connessi in rete sia in bassa che in media tensione con potenza di picco superiore a 11 kW, compresi gli impianti da fonti rinnovabili come fotovoltaici ed eolici.

Soggetti a tale adempimento sono tutti gli impianti di potenza nominale superiore agli 11,08 kWp pena la sospensione di tutte le convenzioni attive (INCENTIVI in Conto Energia + SSP/RID). Le Deliberazione in oggetto prevede che le verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione installati presso utenti attivi connessi in BT o MT, siano effettuate secondo i seguenti criteri:

nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione (MT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione (BT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno)
TEMPISTICHE DELLE VERIFICHE

IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: Dal 1 Agosto 2016 in poi
TEMPISTICA: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: Dal 1 Luglio 2012 fino al 31 Luglio 2016
TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
a) il 31 marzo 2018
b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: Dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012,
TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
a) il 31 dicembre 2017
b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: fino al 31 dicembre 2009
TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
a) 30 settembre 2017
b) 5 anni dalla precedente verifica documentata.
In caso di mancata comunicazione il Gestore di Rete (esempio: E-distribuzione) trasmetterà un sollecito entro il mese successivo alla scadenza e intimerà di effettuare le dovute verifiche e darne evidenza entro i successivi 30 giorni. Trascorso anche questo termine il gestore di rete comunicherà al GSE il nominativo dell’impianto il quale procederà alla sospensione delle convenzioni sia relative al conto energia per l’erogazione degli incentivi che dove presenti alle convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto.

Grazie all’esperienza pluriennale nel settore, lo scrivente Studio Tecnico è in grado di offrire su tutto il territorio italiano il servizio completo per la gestione degli adempimenti, comprensivo della verifica e delle necessarie prove in campo attraverso idonea strumentazione certificata, dell’emissione del certificato di verifica e taratura e della trasmissione al Gestore di Rete della comunicazione di avvenuto adempimento.

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Luogo: Puglia - Foggia

Aggiunto a 1 mese fa e scade il 2 October
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